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Codice Civile
Codice Penale

Titolo I – DELLA LEGGE PENALE

Art. 1 c.p. - Reati e pene: disposizione espressa di legge -

1 c. p. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite. – – –

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Art. 2 c.p. - Successione di leggi penali -

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

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Art. 3 c.p. - Obbligatorietà della legge penale -

La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadino o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto ineternazionale. La legge penale italiana, obbliga altresì, tutti coloro che, cittadini italiani o stranieri, si trovano all’estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale. – – –

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Art. 4 c.p. - Cittadino italiano. Territorio dello Stato -

4 c. p. Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

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Art. 5 c.p. - Ignoranza della legge penale -

Art. 5 c.p. Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale. (Articolo dichiarato illegittimo nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile, sentenza n° 364 del 1998) – – –

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Art. 6 c.p. - Reati commessi nel territorio dello Stato -

6 c. p. Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione. – – –

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Art. 7 c.p. - Reati commessi all'estero -

Art. 7 c.p. È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel […]

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Art. 8 c.p. - Delitto politico commesso all'estero -

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell’articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.

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Art. 9 c.p. - Delitto comune del cittadino all'estero -

Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che la estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto. – – –

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Art. 10 c.p. - Delitto comune dello straniero all'estero -

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

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Art. 11 c.p. - Rinnovamento del giudizio -

Nel caso indicato nell’articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato anche se sia stato giudicato all’estero.

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Art. 12 c.p. - Riconoscimento delle sentenze penali straniere -

Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall’Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere ugualmente ammessa a riconoscimento nello Stato qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.

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Art. 13 c.p. - Estradizione -

L’estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali. L’estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.

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Art. 14 c.p. - Computo e decorrenza dei termini -

Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.

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Art. 15 c.p. - Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale -

Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito. – – –

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Art. 16 c.p. - Leggi penali speciali -

Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti. – – –

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