fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Titolo VI – Della gestione di affari

Art. 2028 Obbligo di continuare la gestione

Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l’interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso. L’obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l’interessato muore prima che l’affare sia terminato, finche l’erede possa provvedere direttamente. – – –

Continua »
Art. 2029. Capacità del gestore

Il gestore deve avere la capacità di contrattare. – – –

Continua »
Art. 2030 Obbligazioni del gestore

Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato . Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa. – – –

Continua »
Art. 2031 Obblighi dell'interessato

Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l’interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte. […]

Continua »
Art. 2032 Ratifica dell'interessato

La ratifica dell’interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato , anche se la gestione e stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio. – – –

Continua »