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Codice Civile
Codice Penale

Titolo V – Della parentela e dell’affinità

Art. 74 Parentela

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite. – – –

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Art. 75 Linee della parentela

Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra. – – –

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Art. 76 Computo dei gradi

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite. – – –

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Art. 77 Limite della parentela

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado , salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. – – –

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Art. 78 Affinità

L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei due coniugi, egli è affine dell’altro coniuge. L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il […]

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