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Truffa vendite on line, circostanza aggravante

Rimane da valutare se è possibile individuare l’aggravante con riferimento al luogo di commissione del delitto, dalla dottrina e dalla giurisprudenza individuato, fin qui, con esclusivo riferimento fisico per esempio al fatto che il reato sia stato commesso in un luogo isolato o abbandonato. Infatti, sarebbe fuorviante individuare, ai fini di interesse, il luogo della condotta illecita nell’ambiente informatico o telematico utilizzato per commettere il reato.

Pubblicato il 15 November 2016 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale

Rimane da valutare se è possibile individuare l’aggravante con riferimento al luogo di commissione del delitto, dalla dottrina e dalla giurisprudenza individuato, fin qui, con esclusivo riferimento fisico per esempio al fatto che il reato sia stato commesso in un luogo isolato o abbandonato. Il Collegio ritiene che la circostanza aggravante sia sussistente, dovendosi mantenere ferma, per quanto di seguito evidenziato, l’individuazione oggettiva di un dato fisico e caratteristico del luogo del commesso reato.

Infatti, sarebbe fuorviante individuare, ai fini di interesse, il luogo della condotta illecita nell’ambiente informatico o telematico utilizzato per commettere il reato.

E’ significativo notare come, la più autorevole giurisprudenza di legittimità, chiamata a decidere quale fosse il luogo di consumazione del delitto di cui all’art. 615 ter c.p., ha acutamente osservato, in motivazione, che il circuito internet, per le sue particolari caratteristiche, è, per così dire, un non luogo: è stato notato che nel cyberspace i criteri tradizionali per collocare le condotte umane nel tempo e nello spazio entrano in crisi, in quanto viene in considerazione una dimensione smaterializzata (dei dati e delle informazioni raccolti e scambiati in un contesto virtuale senza contatto diretto o intervento fisico su di essi) ed una complessiva delocalizzazione delle risorse e dei contenuti (situabili in una sorta di meta-territorio). In quella decisione, si individuava il luogo del commesso reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, in quello in cui l’agente aveva effettuato l’intrusione indebita nel circuito internet.

Analogamente, nella truffa ordita attraverso la vendita di prodotti on-line è individuabile un luogo fisico del commesso reato per l’appunto quello ove si trovava l’agente al momento in cui egli aveva conseguito il profitto. Siffatto luogo fisico di consumazione del delitto di truffa attraverso la vendita di prodotti on line possiede una caratteristica peculiare, che è costituita dalla distanza che esso ha rispetto al luogo ove si trova l’acquirente.

Si tratta di una caratteristica oggettiva, assai simile a quella individuata dalla giurisprudenza con riguardo al luogo abbandonato o isolato; che altro non vuol significare, in quel caso, che luogo distante da collegamenti con centri abitati, vie di comunicazione, presenza umane, tanto da indebolire la reazione pubblica o privata rispetto alla condotta illecita. Inoltre, si tratta di caratteristica oggettiva conosciuta dall’agente e della quale questi ha approfittato, così come richiede l’art. 61, comma 1, n. 5 c.p. .

Poiché proprio la distanza tra il luogo di commissione del reato, ove l’agente si trova ed il luogo ove si trova l’acquirente del prodotto on line – che ne abbia pagato anticipatamente il prezzo, secondo quella che rappresenta la prassi di simili transazioni – è l’elemento che consente all’autore della truffa di porsi in una posizione di maggior favore rispetto alla vittima, di schermare la sua identità, di fuggire comodamente, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente, tutti vantaggi che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta comodità, se la vendita avvenisse de visu.

Sicché la rilevata distanza tra i luoghi cui, in una valutazione complessiva ed in concreto degli elementi disponibili, si aggiunge l’utilizzo consueto di clausole contrattuali che prevedono il pagamento anticipato del prezzo del bene venduto, serve a connotare l’aggravante di cui si discute, la quale arricchisce la condotta illecita dell’agente di quell’elemento ulteriore esterno, peculiare e meramente eventuale, rispetto agli artifici e raggiri del reato di truffa semplice, individuabili, questi ultimi, nel solo fatto che quegli finga di vendere un bene che non ha o del quale, in verità, non si vuole privare.

Cassazione Penale, Sezione Seconda, Sentenza n. 43705 ud. 29/09/2016 – deposito del 14/10/2016

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