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Art. 2412 Limiti alle emissione.

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per una somma, complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, delle riserve legali e, delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite. Il limite di cui al primo comma, può essere superato,se le obbligazioni emesse, in eccedenza sono, […]

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per una somma, complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, delle riserve legali e, delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite. Il limite di cui al primo comma, può essere superato,se le obbligazioni emesse, in eccedenza sono, destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali, soggetti a vigilanza prudenziale, a norma delle leggi speciali.In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce, risponde della solvenza della società nei confronti degli acquireti che non siano investitori professionali.Non è soggetta al limite di cui al primo comma e, non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l’emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo gardo su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.Al computo del limite di cui al primo comma, concorrono gli importi relativi, a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società. anche estere.Il primo ed il secondo comma, non si applicano all’emissione di obbligazioni effettuata da società con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati.Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale, la società, può essere autorizzata con provvedimento governativo, ad emettere obbligazioni per somma superiore da quanto previsto dal presente articolo, con l’osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.Restano salve le dipsosizioni di leggi speciali realtive a particolari categorie di società e alle riserve di attività.

Capo V – Della società per azioni
Sezione VII – Delle obbligazioni

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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