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Cancellazione dalle anagrafi per gli italiani residenti all’estero

Tale operazione viene effettuata: a) per iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall’estero; b) per immigrazione dall’estero in altro comune della Repubblica; c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; d) per irreperibilità presunta, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni; e) per perdita della […]

Pubblicato il 08 June 2008 in Diritti delle persone

Tale operazione viene effettuata: a) per iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall’estero; b) per immigrazione dall’estero in altro comune della Repubblica; c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; d) per irreperibilità presunta, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni; e) per perdita della cittadinanza; f) per trasferimento nell’ AIRE di altro comune. Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni devono darne comunicazione entro quarantotto ore al Ministero dell’Interno che le comunica entro sessanta giorni dalla ricezione ai competenti uffici consolari. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all’estero devono farne dichiarazione all’ufficio consolare della, circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione, se residenti all’estero e cambiano la residenza o l’abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all’ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni, avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni, e dei relativi recapiti. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti per legge. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni in parola, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d’ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso. Una copia autentica della dichiarazione o, in mancanza di questa, l’iscrizione d’ufficio va trasmessa entro centottanta giorni dall’ufficio consolare al Ministero dell’Interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente; mentre altra copia autentica va trasmessa all’ufficio consolare della circoscrizione di provenienza. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all’estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle dichiarazioni rese dall’interessato; in mancanza gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d’ufficio. Sulla base delle risultanze dell’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero e con l’osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, spetta agli ufficiali di anagrafe dei comuni, il rilascio dei seguenti certificati: a) certificato di stato di famiglia; b) certificato di residenza attestante che il richiedente, in precedenza iscritto nell’anagrafe dei residenti nel comune da certa data, risulta attualmente nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero, con decorrenza dalla data di cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente per trasferimento all’estero, ovvero dalla data di iscrizione nell’anagrafe dei residenti all’estero a seguito di trascrizione di atto di stato civile.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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