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AIRE: Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero

Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell’Interno; consistono in schedari che raccolgono le schede individuali e di famiglia eliminate dall’anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all’estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione […]

Pubblicato il 05 June 2008 in Diritti delle persone

Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell’Interno; consistono in schedari che raccolgono le schede individuali e di famiglia eliminate dall’anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all’estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall’estero. Sono gli ufficiali di stato civile a comunicare all’ufficio d’anagrafe del proprio comune il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all’estero. Relativamente all’anagrafe istituita presso il Ministero dell’Interno essa deve contenere dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese. La stessa anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all’estero dei quali nessuno degli ascendenti e nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto. Non risultano iscritti nelle anagrafi i cittadini che si recano all’estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi. Non sono altresì iscritti nelle stesse anagrafi: a) i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali; b) i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804. L’iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all’estero viene effettuata: a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all’estero; b) per trasferimento dall’AIRE di altro comune o dall’anagrafe, quando l’interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell’AIRE o nell’anagrafe della popolazione residente del comune; c) a seguito della registrazione dell’atto di nascita; d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all’estero; e) per esistenza di cittadino all’estero giudizialmente dichiarata. Nell’AIRE devono altresì essere registrate le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti: a) alle dichiarazioni, rese dagli interessati per se o per persone sulle quali esercitano la potestà o tutela, concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all’estero; b) alle comunicazioni di stato civile; c) alle dichiarazioni rese dagli interessati concernenti il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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