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Il Decreto Ingiuntivo

Disciplinato dagli artt. 633 e ss del c.p.c. ed inserito nell’ambito dei procedimenti sommari, quelli che tendono all’emissione di un provvedimento inaudita altera parte, il Decreto Ingiuntivo, di seguito D.I. è uno strumento mediante il quale il creditore insoddisfatto mira a far valere il suo diritto creditorio nei confronti di un debitore insolvente. Da un […]

Pubblicato il 01 January 2008 in Procedura Civile

Disciplinato dagli artt. 633 e ss del c.p.c. ed inserito nell’ambito dei procedimenti sommari, quelli che tendono all’emissione di un provvedimento inaudita altera parte, il Decreto Ingiuntivo, di seguito D.I. è uno strumento mediante il quale il creditore insoddisfatto mira a far valere il suo diritto creditorio nei confronti di un debitore insolvente. Da un punto di vista giuridico, consiste in una vera e propria intimazione rivolta al debitore, emessa dall’Autorità Giudiziaria competente, previo ricorso creditorio, a pagare quanto dovuto nel termine di 40gg, con l’avvertimento che nello stesso termine sarà possibile proporre opposizione e che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Condizione prima, affinchè possa essere richiesto un D.I., è “la prova scritta” del proprio credito; a tal fine sono da considerasi prove scritte: •promesse unilaterali per scrittura privata quali: assegni, cambiali, polizze assicurative, buste paga, debiti di spese condominiali; •telegrammi anche se privi di requisiti ex lege (art. 2705 c.c); •estratti autentici di scritture contabili bollate ed autenticate; fattura di accompagnamento di merci bollate e vidimate; •libri e registri tenuti dalla P.A.. Va sottolineato che qualora il credito sia fondato su cambiale, assegno bancario e/o circolare, certificato di liquidazione e borsa, nonché su atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale, oppure nel caso in cui vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, è possibile ottenere la provvisoria esecuzione del D.I., con la conseguenza che il debitore sarà intimato a pagare senza dilazione. Ottenuto il D.I., esso a cura del creditore ricorrente, deve essere notificato al debitore ingiunto nel termine di 60 gg dalla emissione, causa la sua inefficacia; il termine è di 90 gg se la notifica va effettuata fuori il territorio dello Stato. Nulla vieta che il D.I. sia soggetto ad opposizione; in tal caso si instaurerà un giudizio di tipo ordinario nel quale il debitore opponente, sarà tenuto ad notificare l’atto di citazione al creditore opposto, nel termine di 40gg. Giudice compente sarà lo stesso che ha in precedenza emesso il D.I. opposto. Con l’opposizione l’ingiunto debitore potrà far valere in giudizio tutti i motivi per i quali non ha effettuato il pagamento: es vizi della cosa acquistata, inesistenza del credito, intervenuto pagamento. In caso invece di mancata opposizione, previa istanza del creditore, il Giudice che ha emesso il decreto lo renderà esecutivo; di poi, qualora il suo valore eccede gli € 1.033 andrà registrato all’Ufficio delle Entrate. Effettate le suddette operazioni, si procederà alla redazione del precetto e sua notifica; decorsi 10gg dalla stessa e, persistendo l’insolvenza del debitore si provvederà ad esecuzione forzata, mediante la quale il creditore potrà rivalersi sui beni dell’ingiunto.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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