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Appalto pubblico, impossibiltà della prestazione per fatto imputabile alla P.A.

La preminenza della posizione riservata alla P.A. committente, derivante dall’essere l’opera appaltata rivolta a fini pubblici, non incide sulla natura privatistica del contratto di appalto di opere pubbliche (cfr. Cass., sez. Un., 27 novembre 1996, n. 10525; Cass., Sez. I, 24 ottobre 1985, n. 5232; Cass,m Sez. I, 18 novembre 1994, n. 9794): anche nell’appalto […]

Pubblicato il 18 October 2006 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

La preminenza della posizione riservata alla P.A. committente, derivante dall’essere l’opera appaltata rivolta a fini pubblici, non incide sulla natura privatistica del contratto di appalto di opere pubbliche (cfr. Cass., sez. Un., 27 novembre 1996, n. 10525; Cass., Sez. I, 24 ottobre 1985, n. 5232; Cass,m Sez. I, 18 novembre 1994, n. 9794): anche nell’appalto di opere pubbliche, pertanto, è configurabile, in capo all’amministrazione committente, creditrice dell’opus, un dovere – discendente dall’espresso riferimento contenuto nell’art. 1206 c.c. (là dove questa norma richiama il compimento, da parte del creditore, di quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione) e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto, con particolare riguardo al momento della sua esecuzione – di cooperare all’adempimento dell’appaltatore, attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto dal debitore, necessarie affinché quest’ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio, ossia la soddisfazione dell’interesse della stessa stazione appaltante. Ciò avviene, in particolare, quando, come nella specie, la modifica del progetto originario (di un immobile destinato a scuola) sia resa necessaria da sopravvenute disposizioni imperative, legislative e regolamentari, sulla sicurezza degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46; d.p.r. 6 dicembre 1991, n. 447): in tal caso, infatti, l’opera, che fosse realizzata secondo le inizialmente progettate modalità costruttive e istruzioni tecniche, esporrebbe l’appaltatore a responsabilità per eventi lesivi dell’incolumità e dell’integrità personale di terzi (cfr. Cass. Sez. I, 25 febbraio 1993, n. 2328; Cass., sez. III, 22 ottobre 2002, n. 14905; Cass., Sez. III, 12 aprile 2005, n. 7515). Ne consegue che la perdurante, mancata consegna, da parte della stazione appaltante, benché ritualmente intimata, dei progetti di adeguamento dell’opera alle sopravvenute prescrizioni di legge, ben può determinare impossibilità della prestazione per fatto imputabile al contraente creditore, sul quale sono destinate a ricadere le conseguenze dell’omessa cooperazione necessaria all’adempimento da parte del debitore. E non rilevano, in senso contrario, né i poteri della pubblica amministrazione in sede di collaudo, atteso che l’esito positivo di questo non fa venir meno la responsabilità dell’appaltatore nei confronti dei terzi (cfr. Cass., sez. I, 5 dicembre 1974, n. 4026; Cass. sez. II, 5 febbraio 2000, n. 1290); né la – peraltro genericamente accampata – previsione di tempi di adeguamento alla sopravvenuta normativa per immobili già ultimati ed adibiti ad edificio scolastico, posto che nella specie si versa nella diversa ipotesi di contratto di appalto per opera in corso di costruzione. Nel caso di specie, il giudice del merito, avendo accertato che la sospensione dei lavori fu disposta, in corso d’opera, dall’impresa, dopo che essa, aveva segnalato la necessità di adeguare il progetto alla nuova normativa in materia di sicurezza degli impianti elettrici – ha ritenuto legittimo il rifiuto dell’appaltatore di ottemperare all’ordine dell’Amministrazione di eseguire l’opera secondo l’originario progetto, non più in linea con le prescrizioni imposte dalla normativa sopravvenuta, osservando che non sarebbe venuta meno la responsabilità penale e risarcitoria dell’impresa per eventi lesivi della integrità personale degli alunni e degli insegnanti, che si fossero verificati a causa della realizzazione dell’istituto scolastico in modo difforme dalle prescrizioni di legge; e , avendo accertato che la prestazione del debitore era divenuta impossibile per la perdurante mora della stazione appaltante nel necessario intervento collaborativo, ha dichiarato la risoluzione del contratto, addebitandone la responsabilità all’Amministrazione. Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 10052 del 29 aprile 2006

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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